STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“INSIEME OGGI PER IL FUTURO – ONLUS”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
È costituita l’Associazione di volontariato “Insieme oggi per il futuro – Onlus” ai sensi della Legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e è regolata a norma del Titolo I Capo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto nonché dai principi cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i.
Articolo 2
L’Associazione ha sede attualmente in Pomezia, c/o D.S.M., Via Santo Domingo, 3-9, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
“Insieme oggi per il futuro” Onlus è un’Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L’Associazione ha lo scopo mutualistico di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale civile e culturale dei cittadini svantaggiati.
In particolare, l’Associazione si propone di :
1. facilitare l’accesso alla vita sociale, alla fruizione di strumenti e/o servizi da parte di coloro che oggi la società di fatto esclude e la lotta allo stigma.
2. promuovere iniziative che diffondano la cultura e la pratica dell’auto-mutuo-aiuto e del “fare assieme” con particolare ma non esclusivo riferimento al disagio psico-sociale.
3. promuovere iniziative per il soddisfacimento di bisogni primari quali l’assistenza, la casa, il lavoro, la socialità, la cultura, con particolare riferimento ai cittadini che vivono situazioni di disagio psico-sociale.
L’Associazione per perseguire i suoi scopi potrà svolgere le seguenti attività:
4. organizzare attività di assistenza domiciliare, servizi di ascolto e di accoglienza per familiari ed utenti che attraversano condizioni di disagio psicologico e non solo, provvedere alla realizzazione di ricerche e corsi di formazione, informazione ed aggiornamento per le persone svantaggiate;
5. promuovere attività di formazione, educazione e consulenza;
6. attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali;
7. promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati;
8. realizzare campagne ed iniziative pubblicitarie e di informazione con convegni, anche tramite audio video e prodotti multimediali e di editoria;
9. ideare e realizzare documenti e materiali didattici e di divulgazione.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I Soci possono essere :
– Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
– Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dall’Assemblea.
– Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
– Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 6
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’ Associazione.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per :
- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite :
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative) ;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, Legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti e successioni.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi de gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori (eventuale);
d) Il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
c) stabilire l’entità della quota sociale annua.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
d) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
e) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
Articolo 11
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore successive rispetto alla data della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni Socio ha diritto ad un voto; l’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo può essere composto da tre a undici membri incluso il Presidente. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- assumere eventuale personale dipendente;
- predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta che se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o di impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 19
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione.
PRESIDENTE
Articolo 20
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi componenti e dura in carica tre esercizi. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 21
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione che è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre esercizi. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 22
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
Articolo 24
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazione e di onlus.
Firmato in originale
Antonelli Paolo
Paola Cangini
Casavecchia Remo
Cioffi Ferdinando
Corbo Raffaela
De Zanni Mario
Francucci Fabrizio
Merola Angelina
Parrucci Romano
Proietti Lina
Vitrano Francesco
Maria Cristina Ciprari Notaio (sigillo)
l’Atto Costitutivo è stato redatto e depositato (REPERTORIO N. 11.914 – RACCOLTA N. 4.200 – ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS REPUBBLICA ITALIANA) il giorno 26.01.2010, dinnanzi al Notaio Maria Cristina Ciprari, Notaio in Sabaudia, iscritta al Collegio Notarile di Latina.